Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - Sentenza n. 197/2022 del 25.1.2022 Prime applicazioni giurisprudenziali dell’articolo 5-quinquies del decreto fiscale 2021, con il quale il Legislatore ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 180, comma 3 , d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) equiparando le condotte ante e post 19 maggio 2020.
Con sentenza di non luogo a procedere per il reato di peculato, il GUP del Tribunale Penale di Roma, accogliendo la richiesta formulata dal nostro Studio, ha prosciolto un albergatore, che ometteva il versamento dell’imposta di soggiorno; condotta che, prima dell’introduzione dall’art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), era suscettibile di integrare il delitto di peculato di cui all’ art. 314 c.p., assumendo l’albergatore la qualifica di agente contabile e, in quanto tale, di incaricato di pubblico servizio.
La modifica normativa introdotta dal decreto rilancio ha dato luogo ad una successione tra il delitto di peculato e l’illecito tributario, qualificando l’albergatore tenuto alla riscossione della tassa di soggiorno come responsabile d’imposta, obbligato in proprio al versamento del tributo nei confronti del Comune: il mancato versamento delle somme, prima sanzionato penalmente, è ora punito con una sanzione amministrativa.
La giurisprudenza di legittimità, in contrasto con quella di merito, aveva tuttavia ritenuto che la modifica delle attribuzioni dell’albergatore operava esclusivamente per le condotte poste in essere successivamente all’entrata in vigore della suddetta normativa, non anche per il passato. Le condotte di omesso versamento della tassa di soggiorno anteriori al 19 maggio del 2020, erano punite a titolo di peculato.
La sentenza di proscioglimento emessa nei confronti del nostro assistito, pertanto, in osservanza della norma di interpretazione autentica che sancisce il venir meno della rilevanza penale del fatto posto in essere dal gestore della struttura ricettiva, anche per le condotte anteriori al maggio del 2020, ha dichiarato intervenuta l’ abolitio criminis.
Di seguito si riporta un estratto della sentenza:
(…) in punto di diritto giova poi evidenziare che, a seguito delle modifiche disposte dall’art. 4 comma 1ter del D.L.vo 23/2011 da ultimo con la Legge 215/2021 con cui è stato convertito il D.L. 146/2021, i gestori delle strutture ricettive, nel riscuotere le somme dovute dai loro clienti a titolo di contributo di soggiorno, non svolgono più una attività di natura pubblicistica (erano ritenuti c.d. “agenti contabili” ed il denaro in questione era da considerarsi sin dalla sua corresponsione da parte del cliente come “pubblico”: cfr Cass. Pen., Sez, VI nn. 27707/2019, 32058/2018).
Infatti, a seguito della menzionata novella i suddetti gestori delle strutture ricettive sono qualificati soggetti obbligati solidalmente al versamento dell’imposta e, come chiarito dall’art. 5 quinquies del D.L. 146/2021 (articolo introdotto alla Legge 215/2021), tale qualifica deve essere ritenuta applicabile anche ai fatti commessi prima del maggio 2020: conseguentemente, in ipotesi di mancato versamento delle somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno da parte dei gestori di strutture alberghiere/ricettive, non sussiste più la rilevanza penale ex art. 314 c.p. del fatto anteriormente commesso e si verte in ipotesi di abolitio criminis.
In tale quadro, deve evidentemente accogliersi la richiesta formulata da tutte le parti.
P.Q.M.
Visto l’art. 425 c.p.p.,
dichiara non luogo a procedere nei confronti di … in relazione ai reati rispettivamente ascritti perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Roma, 25 gennaio 2022
Il Giudice