LA DOMANDA DI CONDANNA PER LITE TEMERARIA AI SENSI DELL’ART. 96 C.P.C., AMMISSIBILE NEI PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE INSTAURATI INNANZI AL GIUDICE TUTELARE (AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO), E’ FONDATA OVE IL RICORSO INTRODUTTIVO SIA SUPERFICIALE E CARENTE SIA SOTTO IL PROFILO PROBATORIO CHE DI PRUDENZA E DILIGENZA

Il Giudice Tutelare di Roma ha accolto la nostra domanda volta ad ottenere la condanna del ricorrente per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ritenendola ammissibile in un procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno ove sussista un contrasto di pretese, aderendo all’ orientamento giurisprudenziale di merito del Tribunale di Rimini, 29.6.2016. Ed invero…

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