L’età del bambino inferiore ai due anni non ne impedisce il pernotto presso il padre non collocatario nel fine settimana.
Il provvedimento, nel recepire la richiesta paterna, aderisce all’orientamento giurisprudenziale per il quale la tenera età non è da ostacolo al pernottamento del figlio presso il genitore non collocatario.
Tale condivisibile orientamento attua in concreto il principio della biogenitorialità non attribuendo rilevanza all’età del minore nella definizione del regime di frequentazione. Ciò che può legittimamente giustificare l’esclusione del pernottamento è il pregiudizio effettivo che potrebbe derivare al bambino in presenza di un motivo specifico che prescinde dalla mera valutazione dell’età.
Per una recente decisione della Corte Suprema in termini cfr. Cass. I Sez. Civ., ord. 28.7.2020 n. 16125 che ribadisce che non è possibile escludere radicalmente la possibilità del padre di tenere con sé il figlio anche di notte esclusivamente in considerazione della tenera età del figlio senza allegare uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti.
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Bova – presidente Dott.ssa Chiara Pulicati – giudice rel Dott. Francesco Maria Ciaralli – giudice Nel procedimento promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Roma Via Pinerolo n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Alfonsina De Rosa (C.F. DRS LNS 62M50 H501Q) ed Antonio Costa (C.F. CST NTN 69D09 H501T) che lo rappresentano e difendono
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ avv. sito in alla via , che la rappresenta e difende
RESISTENTE
E con l’intervento del P.M. in sede. Ha emesso il seguente
DECRETO
Con ricorso ex artt. 337bis ss. c.c., depositato in data 29 marzo 2022, il ricorrente si rivolgeva al Tribunale chiedendo, relativamente al piccolo (nato dalla relazione affettiva tra le parti il 2 luglio 2021), la disciplina dell’affidamento, del collocamento, delle modalità di visita e del mantenimento.
Successivamente, in data 15.09.2022, si costituiva la resistente, la quale contestava le deduzioni e conclusioni svolte da controparte, rappresentando una situazione di fatto in parte differente da quella del ricorrente.
Le parti, all’udienza del 26.09.2022, raggiungevano un accordo per il bene del figlio minore, contenenti, sebbene con riserva di verifica circa l’andamento, le seguenti condizioni di frequentazione nonché di ordine economico: [OMISSIS]
Quanto al regime di frequentazione del padre, tenuto conto che le modalità di visita praticate sino ad ora sono state, come dichiarato dalle parti, tendenzialmente rispettate, vengono mantenute come concordate, oltre integrazioni ritenute opportune dal collegio, fatti salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti, e dunque:
Il padre terrà presso di sé il mercoledì pomeriggio, prelevandolo da scuola e sino alle ore 19.00, quando lo riaccompagnerà presso l’abitazione materna, nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 10.00 sino alla domenica sera ore 19.00; durante la settimana in cui non ha il fine settimana di spettanza, nel giorno del mercoledì pernotterà presso il padre, che la mattina seguente lo riaccompagnerà a scuola; [OMISSIS]
Così deciso all’esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 17 luglio 2023.
Si comunichi.
Il Presidente Dott.ssa Rosa Maria Bova
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati