Decreto Tribunale di Roma del 14.12.2023

Il Tribunale di Roma, in sede di reclamo, ha accolto per quanto di ragione l’azione da noi patrocinata, riducendo ad € 26.500,00 l’equo indennizzo liquidato dal Giudice Tutelare nell’importo di € 62.147,41.
La fattispecie si caratterizza per il fatto che l’amministrato era titolare di un rilevante patrimonio mobiliare costituito da titoli e da liquidità che, sebbene non sia stato fatto oggetto di alcuna attività di gestione da parte dell’ADS, è stato preso in considerazione dal giudice di prima istanza per la quantificazione dell’equo indennizzo.
Il reclamo è stato fondato, tra l’altro, sulla manifesta violazione dell’art. 379 c.c. per avere riconosciuto il giudice a quo all’amministratore di sostegno un importo esorbitante e disancorato dalla concreta valutazione dell’attività posta in essere; per non avere tenuto conto della gratuità dell’incarico; per non avere preso atto della insussistenza di qualsivoglia atto di gestione patrimoniale nel periodo 1.1.2022/22.4.2022; per non avere valutato che il patrimonio mobiliare ed in disponibilità liquide dell’amministrato non era nella sua titolarità sostanziale.
Il tradizionale riferimento all’entità del patrimonio dell’amministrato quale criterio oggettivo al quale ancorare la determinazione dell’equa indennità è da intendersi in funzione dell’attività gestionale effettivamente posta in essere sullo stesso.
In mancanza di alcuna concreta attività gestionale, infatti, tale riferimento sarebbe privo di ogni giustificazione logico-giuridica e porterebbe a situazioni assurde e giuridicamente paradossali.
Ciò che assume rilievo, infatti, è la gestione (se vi è stata) del patrimonio e non il patrimonio in sé e per sé considerato, come esattamente si evince dalla circolare adottata dalla IX Sezione del Tribunale in merito alla liquidazione dell’equa indennità agli amministratori di sostegno ed ai tutori.
A rafforzare tale argomentazione la circolare stabilisce che per individuare il range previsto per ciascun scaglione, “il giudice dovrà valutare il flusso delle entrate annuo in rapporto a quello delle uscite e, quindi, se trattasi di patrimonio statico o dinamico (in aumento o in diminuzione)”.
In ogni modo non può stravolgersi – pena altrimenti la grave violazione di legge – la natura di equa indennità dell’importo da riconoscere all’amministratore di sostegno, titolare di un incarico che la legge qualifica a titolo gratuito e non può tale importo assurgere a vero e proprio corrispettivo

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona della dr.ssa Simona Santaroni, nella camera di
consiglio del procedimento n. del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell’anno 2023, sul reclamo proposto
da

(avv. A. De Rosa e A. Costa)
reclamante
contro

reclamata contumace

letto il reclamo, esaminata la documentazione in atti, udito il reclamante, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 7.12.2023 ha pronunciato il seguente
DECRETO
premesso:

  • che oggetto del presente reclamo è il decreto del 22.03.2023, recepito il 23/03/2023, emesso da Questo Tribunale nel procedimento R.g. n. A.S., con il quale, alla chiusura della misura per decesso dell’amministrato, è stata liquidata a titolo di equo indennizzo, a favore dell’amministratrice di sostegno sig.ra , la somma complessiva di € 62.147,41, di cui € 3.500,00 per l’anno 2018, € 3.500,00 per l’anno 2019, € 3.500,00 per l’anno 2020; € 6.000,00 per l’anno 2021 ed € 45.647,41 per il periodo dall’1/01/2022 al 22/04/2022;
    rilevato:
  • che parte reclamante ha contestato l’entità degli importi liquidati limitatamente alle annualità 2021 e 2022, in quanto eccessivi rispetto al patrimonio del beneficiario, oltre che non proporzionati all’attività in concreto svolta dall’amministratore di sostegno;
  • in particolare, quanto all’entità del patrimonio, che il sig. , n.q. di erede universale del beneficiario, ha eccepito come, al momento del decesso, egli fosse titolare del conto corrente n. presso avente un saldo di € e del conto corrente n. presso avente un saldo di € e non anche di un deposito titoli, formalmente ancora intestato alla madre premorta, sig.ra ;
  • con riguardo all’attività espletata, che il reclamante ha evidenziato che l’A.d.S.:
    1) non ha mai compiuto alcuna attività di gestione degli importi in giacenza presso…., posto che essi derivano dalla liquidazione di una polizza vita sottoscritta dalla sig.ra e liquidata solo in data 11/01/2022;
    2) non ha gestito i due appartamenti e relative pertinenze di proprietà del beneficiario, dato che, successivamente al decesso della signora in data 25.4.2021, entrambi i cespiti sono rimasti chiusi, inutilizzati e sfitti;
  • che, in considerazione di quanto sopra, il reclamante, in riforma del decreto impugnato, ha chiesto di rideterminare l’equa indennità in favore dell’amministratrice di sostegno per l’anno 2021 in € 3.500,00 e per l’anno 2022 in € 1.200,00;
  • che, nonostante la ritualità della notifica, la sig.ra non si è costituita in giudizio, per cui deve dichiararsi la sua contumacia;
    acquisito:
  • il parere favorevole all’accoglimento del reclamo espresso dal P.M.;
    ritenuto:
  • nel merito, che il reclamo proposto sia parzialmente fondato e debba essere accolto nei limiti di seguito esposti;
    rilevato:
  • che, secondo quanto stabilito nella Circolare prot. n. 39/2018 per la liquidazione dell’equo indennizzo applicata dall’Intestato Tribunale, “Il calcolo dell’indennità viene elaborato in tabella sulla base del patrimonio liquido dell’amministrato (compresi investimenti in titoli e polizze) esistente alla data finale del periodo annuale di rendicontazione” e che esso “costituisce la somma base per la liquidazione dell’indennità”;
  • che, nella specie, con riguardo all’anno 2021, il patrimonio liquido dell’amministrato era costituito esclusivamente dalle giacenze presenti sui c/c per un totale di € 74.097,55, i cui € 73.856,42 presso la ed € 241,13 presso (cfr. estratti di c/c allegati al rendiconto dell’anno 2021);
    considerato:
  • pertanto, che, per l’anno 2021, la somma base sulla quale parametrare l’equo indennizzo ammonta a circa € 74.000,00, con conseguente applicazione dello scaglione da € 50.001,00 a € 100.000,00 e liquidazione fino ad € 6.000,00 aumentabile del 50%;
    ritenuto:
  • che la liquidazione dell’importo massimo previsto per lo scaglione di riferimento trova giustificazione, nell’anno in questione, in virtù dell’impegnativa attività espletata dall’A.d.S., la quale, nel solo anno 2021, ha presentato ben sette istanze al G.T. per il pagamento degli oneri condominiali ordinari e straordinari dei due immobili di cui il beneficiario era comproprietario, per l’accettazione beneficiata dell’eredità della madre dello stesso – attività conclusasi nell’anno 2022 -, per il risarcimento del danno da infiltrazioni subito dal proprietario dell’appartamento sottostante quello del sig.
    , per la riscossione della polizza vita contratta dalla sig.ra e, persino, per la realizzazione di un progetto di rientro a casa dell’amministrato nell’ambito del “”;
    considerato:
  • inoltre, che, dall’esame del fascicolo, risulta che l’A.d.S. ha, altresì, partecipato alle assemblee condominiali dei due immobili in comproprietà, proponendosi persino quale consigliera e/o componente delle commissioni per l’individuazione ed esecuzione di

lavori straordinari e, soprattutto, si è impegnata attivamente, anche in prima persona, nella cura personale del beneficiario attraverso le frequenti visite in istituto, la ricerca e verifica di progetti individuali per un rientro assistito dello stesso presso la propria abitazione, l’affiancamento di un assistente personale per passeggiate e visite guidate, etc.;
ritenuto:

  • pertanto, che, con riguardo a tale annualità, la somma liquidata sia stata correttamente determinata in ragione dell’impegno e della gravosità dell’attività espletata dall’A.d.S., la quale ha richiesto il compimento di svariati atti di gestione sia ordinaria che straordinaria dei beni dell’amministrato;
  • viceversa, che l’importo liquidato con riguardo al periodo dall’1/01/2022 al 22/04/2022 sia stato erroneamente determinato;
  • invero che, nella quantificazione della somma base sulla quale parametrare l’equo indennizzo di tale periodo, il G.T. ha computato anche gli importi in giacenza sui conti correnti e titoli della sig.ra , ancorché tali somme non fossero state materialmente incassate dal beneficiario alla data del decesso (il 17/4/2022);
    considerato:
  • che, di tale circostanza, dà atto lo stesso A.d.S. nel rendiconto finale depositato, in cui indica un residuo attivo del sig. pari ad € e specifica di aver presentato dichiarazione di successione del patrimonio di solo in data 21/4/2022;
  • pertanto, che la somma base per la determinazione dell’equo indennizzo del primo quadrimestre del 2022 debba fissarsi in , attenendo l’effettiva gestione o meno di tali importi da parte dell’A.d.S. alla valutazione della difficoltà dell’attività espletata;
    ritenuto:
  • invero, che l’individuazione del patrimonio liquido del beneficiario risponda a criteri oggettivi emergenti dalla documentazione contabile, mentre la valutazione della “difficoltà dell’amministrazione” è “rimessa all’apprezzamento del giudice tutelare che, partendo dal dato oggettivo, potrà considerare tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di natura non solo patrimoniale, per quantificare l’indennità” (cfr. Circolare prot. n. 39/2018 citata);
    considerato:
  • quanto a questo secondo profilo, che, nei circa quattro mesi in esame, l’A.d.S.:

a) ha compiuto atti di straordinaria amministrazione per il beneficiario consistiti nell’accettazione beneficiata dell’eredità materna e nella successiva redazione dell’inventario e della dichiarazione di successione;
b) ha – diversamente da quanto dedotto da parte reclamante – provveduto alla manutenzione ordinaria ed alla gestione economica degli immobili di cui il sig. era divenuto proprietario esclusivo, provvedendo, tra l’altro, al pagamento degli oneri condominiali anche straordinari, alla dismissione delle utenze non necessarie ed alla voltura delle altre, alla valutazione della ristrutturazione ed all’avvio della pulizia dell’appartamento sito in , via , al fine di farvi rientrare l’amministrato;
c) ha provveduto alla cura ed all’assistenza del beneficiario, proseguendo le modalità di accudimento già descritte con riguardo all’anno 2021, oltre che facendogli visita in ospedale, in assenza di parenti, fino all’ultimo giorno;
ritenuto:

  • in ragione di ciò e tenuto conto dell’arco temporale oggetto di liquidazione (pari a 112 giorni), che sia congruo all’impegno profuso, al tempo impiegato ed alle spese non documentabili sostenute dall’A.d.S. nell’espletamento dell’incarico la liquidazione della somma di € 10.000,00;
  • pertanto, che il decreto impugnato debba essere riformato limitatamente alla somma liquidata per il periodo dall’1/01/2022 al 22/04/2022, la quale si ridetermina in € 10.000,00, mentre debba essere confermato per il resto;
  • che non vi è luogo a pronuncia sulle spese in difetto di controparte, non ravvisandosi nell’A.d.S. un contraddittore quanto un mero controinteressato;
    P.Q.M.
    1) in parziale accoglimento del reclamo proposto, revoca il decreto emesso il 22.03.2023, recepito il 23/03/2023, da Questo Tribunale nel procedimento A.d.S. R.G.
    n. limitatamente all’importo liquidato a titolo di equo indennizzo per il periodo dall’1/01/2022 al 22/04/2022, e, per l’effetto, liquida all’A.d.S. sig.ra
    , per tale periodo, la somma di € 10.000,00;
    2) rigetta per il resto il reclamo;
    Il Giudice
    dr.ssa Simona Santaroni
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