Ordinanza del Tribunale di Roma del 12.3.2021

La domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ammissibile nei procedimenti di volontaria giurisdizione instaurati innanzi al giudice tutelare (Amministrazione di sostegno), è fondata ove il ricorso introduttivo sia superficiale e carente sia sotto il profilo probatorio che di prudenza e diligenza

Il Giudice Tutelare di Roma ha accolto la nostra domanda volta ad ottenere la condanna del ricorrente per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ritenendola ammissibile in un procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno ove sussista un contrasto di pretese, aderendo all’ orientamento giurisprudenziale di merito del Tribunale di Rimini, 29.6.2016.

Ed invero nel caso di specie il ricorrente, nel depositare un ricorso del tutto carente sotto l’essenziale profilo probatorio circa la sussistenza dei presupposti per la richiesta dell’A.d.S. di cui all’art. 404 c.c., ha evidenziato, in termini incontestabili, la sua imputabile completa assenza di prudenza e diligenza.

Di seguito il testo della sentenza:

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE IX CIVILE

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

PROCEDIMENTO R.G. N. 16239/2020 – V.G.

Il Giudice Tutelare, dott.              , a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 2.3.2021,

– visto il ricorso presentato dal sig. A. per la nomina di un amministratore di sostegno per la madre signora B., nata Roma il ivi residente;

– rilevato che a sostegno della domanda assume il ricorrente che la madre avrebbe esaurito le proprie risorse economiche e che dal conto corrente bancario ad essa intestato risulterebbero uscite “ben superiori alla disponibilità mensile della sig.ra B. (cfr. ricorso, pag. 1);

rilevato, ancora, che in ordine alla salute fisica e psichica della madre, allega il ricorrente che costei “… ha 84 anni ed ha problemi all’anca per i quali cammina con un deambulatore e non riesce ad uscire di casa”;

– vista la memoria difensiva della signora B. e della figlia, C, costituitesi con gli avvocati Alfonsina De Rosa e Antonio Costa, giuste procure in atti, a mezzo della quale le resistenti si sono opposte alla domanda deducendo l’assoluto difetto dei presupposti normativi;

– rilevato che anche il signor A, figlio della signora B, presente in udienza, ha riferito di non aver mai avuto la percezione che la madre difettasse di lucidità, così confermando il motivo di opposizione svolto dalle resistenti;

– visto, in particolare, il certificato medico del 19 febbraio 2021, a firma del dottor D, allegato alla memoria che precede, in cui viene riferito che “…le condizioni cliniche della signora B sono attualmente stabili, si presenta ben orientata nel tempo e nello spazio e con un buon eloquio…”;

rilevato che, incardinatosi regolarmente il contraddittorio, all’udienza del 2 marzo 2021, dopo ampia trattazione e a seguito dell’esame della signora B, il ricorrente, rappresentato in udienza dall’Avv. E, giusta delega in atti, dichiarava di “rinunciare al ricorso”.

Il procedimento veniva, pertanto, assunto in riserva per la decisione.

Ebbene, ciò premesso, preliminarmente, in rito, si osserva:

nell’ambito dei giudizi per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, ex art. 404 c.c., non può trovare applicazione il paradigma normativo della rinuncia agli atti o l’estinzione del giudizio per effetto dell’inattività delle parti, giacché, a mente dell’art. 407, III co., c.c., il giudice tutelare deve in ogni caso pronunciarsi sul merito del ricorso.

Passando, quindi, a scrutinare il merito della domanda, mette conto evidenziare come a seguito dell’esame della signora B, questo G.T. abbia avuto agio di apprezzare l’integrità della sua capacità intellettiva, essendo, infatti, apparsa orientata nel tempo e nello spazio, lucidamente presente a sé stessa, così confermando quanto riferito nel certificato medico del 19 febbraio 2021.

Infatti, la signora B nel corso dell’esame ha dimostrato di essere in grado di relazionarsi congruamente col giudice, rispondendo alle domande postele con sicurezza e lucidità, mostrando capacità cognitive e mnesiche adeguate e, comunque, conformi al proprio livello socio-culturale; altresì, la beneficianda ha manifestato una propria dimensione affettiva, integra e sana, che questo G.T. ha avuto modo di cogliere proprio nel momento in cui la predetta ha espresso, piangendo, il proprio dolore conseguente all’interruzione da almeno un anno del rapporto col figlio A. e al promovimento, da parte dello stesso, del presente procedimento.

Insomma, la beneficianda ha mostrato di essere perfettamente in grado di provvedere alla cura dei propri interessi, personali ed economici, anche grazie all’ausilio delle figlia, C., sempre presente nella sua vita e costantemente attenta ai suoi bisogni.

Pertanto, alla luce delle emergenze istruttorie, il ricorso proposto da A. dovrà essere rigettato.

Infatti, rammentato che l’art. 404, c.c., dispone che “la persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno…” rileva questo G.T. che alla stregua dell’istruttoria esperita, difettano totalmente i presupposti di cui agli articoli 404 e seguenti del codice civile.

Al riguardo mette conto evidenziare come il ricorrente non solo non abbia prodotto la pur che minima documentazione medica a sostegno del proprio assunto ma neppure abbia esplicitato i motivi per cui si sarebbe dovuto far luogo all’apertura dell’ads in favore della madre, se non per un tanto generico, quanto indimostrato “problema all’anca e un paventato “dispendio” delle risorse economiche della stessa.

Il tutto dimostratosi, nell’immediatezza dell’istruttoria, manifestamente infondato.

Pertanto, in tale deserto probatorio, questo G.T. non ha ritenuto di dover procedere con CTU, la quale sarebbe apparsa, oltre che inutilmente esplorativa, soprattutto superflua alla luce dell’esame della signora B.

Per completezza di motivazione, rileva questo G.T., nel solco di condivisi precedenti giurisprudenziali in materia tutelare (Tribunale Milano, decreto 3.11.2014; Tribunale Vercelli, decreto 16.10.2015), che non ogni situazione di bisogno comporta la necessità di istituzionalizzare una figura di “assistente”.

Per meglio dire, non ogni fragilità del soggetto conduce alla nomina di un amministratore di sostegno, ma occorre che tale vulnerabilità provochi un ostacolo nell’esercizio dei diritti o precluda vantaggi e utilità.

In sintesi, non è l’eventuale patologia, per quanto invalidante possa essere, di cui una persona è affetta a giustificare la nomina di un A.d.S., (tanto più quando è in grado, come nel caso in scrutinio, di esercitare con pienezza i propri diritti con l’ausilio di terzi), ma l’impossibilità a soddisfare in altro modo gli effettivi e attuali suoi bisogni e ciò sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di amministrazione di sostegno.

Per quanto sopra la domanda dovrà essere, come anticipato, rigettata.

Quanto alla liquidazione delle spese legali, rammentato che la “difesa tecnica” nei procedimenti di volontaria giurisdizione non è necessitata quando il giudice tutelare non ritenga di dover incidere su diritti fondamentali dell’individuo con il suo provvedimento, si rileva che nel caso di specie la stessa appare giustificata dalla necessità delle controparti di resistere alla domanda formulata dal ricorrente, con la conseguenza che il rigetto della stessa è governato dal criterio della soccombenza, imputabile, per quanto sopra, al ricorrente medesimo.

Infatti, affinchè siano liquidabili le spese processuali e i danni da lite temeraria occorre individuare un parte che sia soccombente rispetto all’altra e, dunque, un contrasto di pretese.

Per quanto riguarda la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., affermata la sua ammissibilità nel presente contesto processuale (in tal senso Tribunale di Rimini, 29/6/2016), mette conto evidenziare, in termini generali, come la mancanza della pur che minima diligenza e prudenza necessarie per rendersi conto dell’infondatezza della domanda e per valutare le conseguenze dei propri atti dà luogo a responsabilità processuale, sanzionabile in base alla mentovata norma.

Nella specie, si rileva che la manifesta superficialità del ricorso introduttivo, totalmente carente sotto l’essenziale profilo dell’allegazione, evidenzia in termini incontestabili, la completa assenza di quella prudenza e diligenza di cui sopra si discettava, imputabile al ricorrente, di guisa che la domanda di condanna per lite temeraria appare fondata e, così, meritevole di accoglimento, con liquidazione in via equitativa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per la nomina di A.d.S. in favore della sig.ra B.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00, oltre al rimborso forfettario e accessori, come per legge.

Condanna il ricorrente, ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della parte resistente della somma di € 800,00.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 12 marzo 2021

                                                                                                        Il G.T.

Cerca