Sentenza del Tribunale di Roma del 11.2.2020

LA NATURALE ONEROSITA’ DELL’INCARICO CONSENTE ALL’AMMINISTRATORE, NELL’INERZIA DELL’ASSEMBLEA, DI RICHIEDERE AL GIUDICE IL RICONOSCIMENTO E LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER LA CARICA, SALVO CHE VI ABBIA RINUNCIATO CON MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ INEQUIVOCA, NON INTEGRATA DALLA MERA INERZIA O DALLA SEMPLICE MANCATA RICHIESTA (TRIBUNALE DI ROMA – TRIBUNALE DELLE IMPRESE SENTENZA 11.2.2020)

Il Tribunale di Roma con la sentenza che segue riconosce all’ex amministratore di s.r.l., patrocinato dal ns. Studio il compenso per la carica di amministratore denegatogli dalla Società.

Ciò in applicazione di principi che possono dirsi consolidati circa il diritto al compenso e l’insussistenza della rinunzia a fronte di un mero contegno di inerzia o di mancata richiesta.

La sentenza interviene in una fattispecie resa complessa dalla circostanza che a fronte della domanda di  riconoscimento del compenso si innesta la pretesa riconvenzionale della società alla ripetizione di precedenti compensi erogati all’ex amministratore asseritamente ritenuti auto attribuiti, nonostante la presenza di delibera di ratifica – tale natura è contestata dalla convenuta, non riconosciuta dal Tribunale e fatta oggetto di appello – e di pagamenti effettuati dal socio di maggioranza in qualità di procuratore generale della società.

Di seguito la sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE   così composto: 
dott. Giuseppe Di SalvoPresidente
dott. Stefano CardinaliGiudice
dott. Aldo RuggieroGiudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente   SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 6991 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2017, rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del 23.9.2019 e vertente

TRA

                               elettivamente domiciliato presso l’avv. Alfonsina De Rosa e l’avv. Antonio Costa che lo rappresentano e difendono per procura speciale alle liti su foglio allegato all’atto di citazione

Attore E

                                in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’avv.             che la rappresenta e difende con l’avv.                           e con l’avv.                         per procura speciale alle liti apposta su documento separato ed allegato all’atto di costituzione

Convenuta

Oggetto: compenso amministratore.

Conclusioni: all’udienza di precisazione delle conclusioni del 23.9.2019, i procuratori delle parti così  concludevano:

  1. La difesa dell’attore: ” … Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: – accertare e dichiarare il diritto dell’attore al compenso per l’incarico di amministratore unico della società convenuta relativamente al periodo 1.1.2012- 28.6.2016; – condannare la società convenuta, come rappresentata, al pagamento in favore dell’attore, a pagina 1 di 8

tale titolo e per il periodo indicato, dell’importo che sarà determinato in via equitativa secondo i criteri di legge ed  in funzione del compenso di € 100.000,00/106.000,00 annuo erogatogli sino all’esercizio relativo all’anno 2011,    oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei singoli compensi al saldo effettivo; – con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre contributo forfettario, oneri previdenziali e fiscali di legge…”;

  • La difesa della convenuta Società: “…Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti esposti in narrativa, così provvedere: In via principale: 1. rigettare la domanda proposta dal                        in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l’effetto, accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto dalla                          S.r.l. nei confronti del                        a titolo di  compenso per  la carica di Amministratore unico  relativamente al periodo compreso dall’1gennaio 2012 al 28 giugno 2016; In via riconvenzionale, 2.  condannare                             , ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 cod. civ., al pagamento in favore della           

S.r.l. dell’importo complessivo di Euro 312.000,00, oltre interessi legali, ovvero a quella  somma,  maggiore  o  minore, ritenuta di giustizia; In ogni caso, 3. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come  per legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a                                ,                             esponeva:

  1. Che “L’attore ha rivestito la carica di amministratore unico della società ininterrottamente dal 13.6.1997 al

28.6.2016 allorché, in seguito a sue dimissioni, l’Assemblea ha nominato  quale nuovo  amministratore unico il          

(cfr. doc. 01: verbale assembleare del 28.6.2016)”;

  • Che aveva “diretto e coordinato l’intera attività amministrativa ed operativa della società, curando e sviluppando tutte le operazioni immobiliari, i rapporti  con i terzi, con i dipendenti, con i collaboratori, con i professionisti e con   le autorità amministrative”;
  • Che “Ha, in particolare, curato la predisposizione dei bilanci societari, ha organizzato e  diretto  la  gestione  contabile societaria, ha seguito personalmente con lo studio commerciale di riferimento della Società le varie problematiche fiscali. Ha, ancora, personalmente gestito i rapporti finanziari con gli istituti di credito. Ha ideato, seguito e realizzato tutte le operazioni di valorizzazione delle proprietà immobiliari della Società, curando in via esclusiva e diretta i rapporti con i professionisti di riferimento e quelli con le autorità amministrative pubbliche. Nell’ambito di tale ampia attività, per quello che rileva ai fini del presente giudizio, occorre evidenziare il fondamentale apporto dell’attore ed il rilevantissimo vantaggio patrimoniale conseguito dalla Società, per l’inserimento dei terreni societari tra le aree di riserva del P.R.G. di Roma Capitale, ossia tra le aree di cessione compensativa da destinare alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica ed in particolare ai c.d.

Piani di Zona”;

  • Che “tutta la relativa attività tecnico-amministrativa è stata coordinata e seguita personalmente dal  .                   ”;
  • Che  “Ai  sensi  dell’art.  17  dello  statuto  societario  (doc.  06:  verbale  assemblea straordinaria del 19.12.2000 con  statuto allegato) la determinazione del compenso dell’amministratore unico è rimesso all’assemblea (“l’assemblea determina il compenso spettante all’amministratore unico e, se vi siano, ai componenti del consiglio di amministrazione”)”;
  • Che “Non risulta, tuttavia, che l’assemblea abbia mai adottato tale delibera di  determinazione  del  compenso, sebbene in concreto abbia riconosciuto all’attore a tale titolo sino all’esercizio 2011 l’importo annuo lordo di circa  100.000,00 euro, regolarmente pagato (€ 100.000,00 nell’esercizio 2007, € 100.000,00 nell’esercizio 2008, € 100.000,00 nell’esercizio 2009, € 106.000,00 nell’anno 2010 ed € 106.000,00 nell’anno 2011) (cfr. relativamente all’esercizio 2010 il doc. 07: bilancio 2010, nota integrativa pag. 13 e relativamente all’esercizio 2011 il doc. 08: bilancio anno 2011, nota integrativa pag. 14);
  • Che “Nessun compenso invece la società gli ha erogato per gli esercizi successivi”;
  • Che “con deliberazione del 6 maggio 2016 l’assemblea, con l’astensione dell’attore, ha determinato il compenso dell’organo amministrativo per l’esercizio in corso nell’importo annuo di 25.000,00 euro netti, denegando il  compenso per gli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015 (doc. 09: verbale assemblea ordinaria del 6.5.2016)”;
  • Che “In ragione della esiguità ed incongruità di tale quantificazione l’attore in data 24 maggio 2016 ha comunicato le sue dimissioni”;
  • Che “La Società, in particolare, contesta il diritto dell’attore al compenso attribuendone la mancata erogazione per gli esercizi dal 2012 al 2015 ad una presunta sua volontà abdicativa”;
  • Che “Sotto diverso profilo occorre evidenziare che, avendo l’attore posto in essere negli esercizi  successivi al 2011    la medesima attività degli esercizi precedenti per i quali gli è stato erogato il compenso di 100.000,00/106.000,00  euro, nell’invariabilità degli altri elementi societari come emergenti dai bilanci prodotti per gli esercizi 2012-2015 (doc. 13: bilanci esercizi 2012, 2013 e 2014, per il bilancio relativo all’esercizio 2015 cfr. doc. 1) tale importo può essere equitativamente riconosciuto anche per gli esercizi successivi”;
  • Che “che la disponibilità manifestata dall’attore nell’assemblea societaria del  23.5.2012 (cfr. doc. 12), di procedere  ad una riduzione del suo compenso e la conseguente delega conferitagli dall’assemblea a stabilire la misura e le modalità della riduzione, non può certamente intendersi quale tacita rinuncia al relativo corrispettivo, in quanto a   tal fine è necessario un contegno inequivocabilmente chiaro, non rinvenibile nel caso di specie”;
  • Che “non equivale a rinuncia tacita del compenso la circostanza che l’attore abbia presentato per gli esercizi in questione il progetto di bilancio non contemplante l’iscrizione del compenso, né la circostanza che egli, nella qualità  di socio, abbia concorso alla sua approvazione”.

Concludeva, pertanto, come  indicato  puntualmente in epigrafe.

Si costituiva la Società citata in giudizio dall’attore, depositando comparsa di costituzione con la quale esponeva:

  1. Che “L’attore, nonostante ricoprisse ufficialmente la carica di Amministratore unico, non è mai stato a tutti gli effetti  realmente  operativo  nel  suo  ruolo,  in  quanto  la  gestione  concreta  della  società  è  stata  sostanzialmente data al                                  , padre dell’odierno attore e socio di maggioranza relativa (36%), che beneficiava a  tal fine di procura generale per l’espletamento delle varie attività da porre in essere nell’ambito della vita societaria

(doc. 2 – procura generale rilasciata in favore del                       ”;

  • Che “Tale circostanza può essere incontrovertibilmente dimostrata dal fatto che ogni pagamento, fattura, vendita o rapporto con i diversi dipendenti (alcuni dei quali addirittura sconosciuti al                        ) è sempre stato autorizzato e, quindi, eseguito, direttamente dal socio di maggioranza,                                   . Non a caso, gli atti di compravendita, di affitto d’azienda e/o di locazione immobiliare posti in essere dalla  Società  nell’ambito 

dell’esercizio del proprio oggetto sociale sono stati usualmente sottoscritti dal                           e, solo in rare occasioni, dal                                     nella sua qualità di Amministratore unico  (Cfr.,  a  mero  titolo  esemplificativo, doc. da 3 a  5: contratti vari sottoscritti dal                                     )”;

  • Che “il                           ricopre ed ha ricoperto in passato numerosissime cariche all’interno di altre società del gruppo (cariche, peraltro, ottimamente retribuite) nonché in varie società al medesimo riconducibili in quanto socio unico (doc. 6 – prospetto società del gruppo); circostanza, questa, certamente incompatibile con l’asserita “dedizione quotidiana ed a tempo pieno” nell’espletamento della carica di Amministratore unico ex adverso invocata”;  Che “tutta la contabilità della                                             è da tempo interamente gestita presso                        da una dipendente amministrativa della Società (con il supporto esterno di diversi consulenti) la quale, non a caso, non ha talmente mai avuto alcun contatto diretto con il                                        che neanche lo conosce personalmente. Anche durante il periodo specifico in cui il                                         ha rivestito la carica di Amministratore unico, la contabilità della Società è stata sempre trasmessa ai diversi consulenti per la predisposizione del progetto di bilancio da sottoporre alla approvazione dell’assemblea dei soci (doc. 7 – fatture per  servizi professionali emesse da “              ”)”;
    • Che il “                                    il quale, sostanzialmente, si è invece  sempre limitato a  recepire e far proprio il  lavoro di rendicontazione amministrativa e contabile svolto dalla dipendente  amministrativa  e  dai  diversi consulenti della Società, e quindi a firmare il progetto di bilancio (predisposto  dai  suddetti  consulenti)  da  sottoporre poi alla approvazione assembleare (e del resto, non sarebbe potuto essere diversamente stante la  dispendiosa attività di elaborazione contabile sottesa alla predisposizione del bilancio di ciascun esercizio)”;
    • Che “Dal momento in cui l’attore è stato nominato Amministratore unico della                                  e fino alla data della relativa cessazione dalla carica, la Società non ha posto in essere alcuna operazione di valorizzazione immobiliare che possa definirsi come attribuibile ad una specifica attività del                                  . La Società, infatti, realizza da sempre la maggior parte del proprio fatturato attraverso la locazione degli appartamenti di cui è proprietaria, nonché attraverso attività ricettive, rispetto alle quali l’attore non ha mai profuso alcuna concreta attività; tale circostanza è dimostrata – sempre incontrovertibilmente – dal fatto che le  suddette  locazioni  di  immobili sono storicamente gestite dal padre dell’attore (                      ), nella spiegata qualità di procuratore, e dal

fratello (                  ),  quale gestore di  fatto, mentre le  attività ricettive sono demandate alle sorelle del z                                                               ), le quali, non a caso, sono state formalmente nominate dallo stesso attore quali soggetti “preposti” e responsabili delle relative strutture (doc. 8 – atti di nomina a soggetti preposti)”;

  • Che “in ogni caso, fermo restando che il                           non ha fornito prova alcuna – come invece sarebbe stato suo preciso onere fare – di aver espletato in concreto, nel periodo dall’1gennaio 2012  al 28  giugno 2016,  attività tali da giustificare il mantenimento del medesimo compenso che in precedenza si  era “auto-attribuito” per    la carica di

Amministratore unico, stante (si ribadisce) l’assenza di qualsivoglia preventiva delibera assembleare in proposito”;

  • Che “L’art. 17 del vigente statuto della                      . prevede che “l’assemblea determina il compenso spettante all’amministratore unico e, se vi siano, ai componenti del consiglio di amministrazione”. Come espressamente riconosciuto da parte attrice, a fronte della suddetta previsione statutaria, nel corso degli esercizi  2012, 2013, 2014 e

2015 l’assemblea della                               non ha assunto alcuna delibera di determinazione dei compensi spettanti al                        per la carica di Amministratore unico, né tali compensi sono mai stati riportati nei singoli bilanci dei relativi esercizi. Rispetto a tale inerzia da parte  dell’assemblea, è tuttavia un dato di fatto che il                                  non ha ritenuto, per oltre 4 anni, di dover  mai sollevare alcuna contestazione, tanto è vero che la prima richiesta  di  corresponsione  dei  compensi  asseritamente dovuti per gli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, è stata (tardivamente) formulata dal                       solo in occasione della delibera assembleare del 6 maggio 2016…”;

  1. Che “il                                    non ha neanche ritenuto – come sarebbe stato, invece, certamente suo diritto, rivestendo anche la qualità di socio della                     – di dover proporre alcuna impugnativa rispetto  ai bilanci degli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015 in quanto non contenenti, per l’appunto, alcuna voce specifica riferibile al compenso dell’Amministratore unico. Si tratta, con ogni evidenza, di comportamenti concludenti che, a differenza di quanto ex adverso maldestramente sostenuto, denotano, al contrario, oltre ogni ragionevole dubbio, proprio una piena

acquiescenza del                          rispetto alla decisione da parte dell’assemblea dei soci  della                           di non riconoscere alcun compenso allo  stesso  per la  carica  di  Amministratore unico relativamente agli esercizi dal 2012 al 2015 e che impediscono, pertanto, in questa sede al                                  di far valere qualsivoglia pretesa nei confronti della Società finalizzata ad ottenere il pagamento dei suddetti compensi”;

  • Che “Ferma l’assenza di qualsivoglia diritto in capo al                           al conseguimento di compensi per l’attività di Amministratore unico ricoperta nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2012 ed il 28 giugno 2016, sussiste invece il pacifico diritto della                 S.r.l. di ottenere, in  via riconvenzionale,  una pronuncia di condanna del                       

, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 cod. civ., alla restituzione di ogni compenso dal medesimo percepito – anzi, dal medesimo “auto-attribuitosi” – relativamente agli esercizi 2009, 2010

                 e 2011 per un importo complessivo di Euro 312.000,00, oltre interessi”;                                    

  • Che “per stessa ammissione del                                   , e per 2011 (la cui approvazione, tuttavia, come sopra evidenziato, non può in alcun modo sostituire con efficacia di convalida la necessità di una specifica approvazione assembleare ex art. 2389 cod. civ.), lo stesso si è “auto- riconosciuto” quale compenso per la carica di Amministratore unico della                                  l’importo complessivo di Euro 312.000,00 (di cui Euro 100.000,00 per l’esercizio 2009, Euro 106.000,00 per l’esercizio 2010   ed Euro 106.000,00 per l’esercizio 2011) senza, tuttavia, che tali compensi, in violazione della previsione di cui  all’art. 2389 cod. civ., siano stati oggetto di specifica approvazione da parte dell’assemblea  dei  soci  della                                S.r.l.  (doc. 14.; doc. 15 e doc. 16 – bilanci 2009, 2010 e 2011)”.

Concludeva, pertanto, come riportato puntualmente in epigrafe.

In sede di  memorie ex art. 183, comma 6, l’attore ha eccepito la prescrizione per le somme chieste in ripetizione   ai sensi dell’art. 2949 cod. civ.

Tanto premesso, ad avviso del Tribunale la domanda dell’attore appare fondata nei termini che seguono.

Del pari è fondata anche la domanda riconvenzionale secondo quanto di seguito riportato.

Non vi è dubbio e le parti non lo contestano che l’incarico di amministratore è naturalmente oneroso tanto è vero che le stesse parti citano la norma dello Statuto societario che demanda all’Assemblea della Società la determinazione del suo compenso (vds. Cass. N. 24139/2018).

La previsione di una delibera societaria per la determinazione del compenso dell’amministratore esclude che lo stesso compenso possa essere determinato in altro modo, con conseguente fondatezza di una  azione  di  ripetizione diretta a richiedere la restituzione di quanto corrisposto in assenza di una sua determinazione assembleare.

Del pari, la naturale onerosità dell’incarico consente all’amministratore, nell’inerzia dell’assemblea, di adìre l’Autorità giurisdizionale per chiederne il riconoscimento e la determinazione, per come statuito dalla citata sentenza della Suprema Corte, la quale ha anche escluso ogni valenza alla eventuale inerzia dell’amministratore  a richiederlo, salvo ovviamente la prescrizione quinquennale.

Premesso ciò, la gratuità dell’incarico o la rinuncia al compenso deve avere una manifestazione di volontà inequivoca e non posso ritenersi integrati da una mera inerzia o  da una mancata  richiesta (“L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio. (Nella specie, la S.C. ha    cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello, la quale aveva ritenuto che l’amministratore avesse tacitamente  rinunciato al suo compenso, soltanto perché durante tutta la durata dell’incarico e anche  nell’anno  successivo  alla  cessazione dalla carica non ne aveva mai richiesto il pagamento)” (vds. Cass. N. 24139/2018). 

P ertanto, non può riconoscersi nel caso in esame né una poiché non emergono comportamenti concludenti secondo l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte.

Il pagamento di un compenso nel periodo temporale richiamato dalla domanda riconvenzionale e la sola  riduzione prevista nella delibera del 2012 inducono a ritenere l’inesistenza di una rinuncia espressa o tacita al compenso.

La delibera assembleare del 2012, in particolare, invocata da entrambe le parti a supporto della rispettiva  domanda, si limita ad un invito al contenimento dei costi e non contiene né una rinuncia al compenso da parte dell’amministratore né una ratifica dei compensi erogati negli anni precedenti.

L’unica delibera diretta a determinare il compenso è quella del 2016, fissandolo nella misura di € 25.000,00 netti. Detto compenso può essere  preso come parametro di riferimento per il riconoscimento del  compenso dell’attore  in relazione al periodo temporale richiesto, ma anche in relazione al periodo temporale per il quale si esercita l’azione di ripetizione poiché, anche per quest’ultimo periodo, deve essere riconosciuto il compenso pur  in  assenza di delibera ed in assenza di rinuncia, accogliendosi cosi la domanda di ripetizione dell’indebito solo parzialmente. 

E’ indubbio, infatti, che la naturale onerosità dell’incarico consente di ritenere solo parzialmente come non  dovuta la somma richiesta con la domanda riconvenzionale. 

La somma, come determinata dall’Assemblea nel 2016, riconosce anche l’attività svolta dall’odierno attore quantomeno nei suoi compiti tipici di amministratore, neutralizzando così sia quanto dedotto dall’attore con riferimento alla sua attività sia quanto dedotto dalla convenuta a confutazione. 

Pertanto, con riferimento a quanto sopra, occorre determinare il compenso per gli anni dal 2009 al 2011, ai fini  della domanda di indebito, ed i compensi dal 2012 al 2015, ai fini della domanda dell’attore. 

Ritenendo congruo il compenso fissato dalla Assemblea per l’anno 2016, il compenso dell’attore va riconosciuto complessivamente nella somma di € 100.000,00, oltre oneri di legge, per il periodo di cui alla  domanda introduttiva del giudizio. 

Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale, va detratta dalla somma richiesta a titolo di indebito quella di € 75.000,00, oltre oneri di legge, consistente nel compenso da riconoscersi all’amministratore per quegli anni e da ritenersi non indebitamente corrisposta. 

Infondata si presenta l’eccezione di prescrizione sulla azione di indebito poiché detta azione si prescrive in dieci anni e non in cinque anni. 

In conseguenza di  quanto sopra, pertanto, la domanda dell’attore va accolta con il  riconoscimento della somma   di € 100.000,00, oltre oneri di legge, ed interessi legali sino all’effettivo pagamento, con riferimento alla domanda introduttiva del giudizio. 

Del pari va accolta anche la domanda riconvenzionale con il riconoscimento quanto dovuto a titolo di compenso, pari ad € 75.000,00 nette oltre oneri di legge, per il periodo temporale 2009/2011, da calcolarsi tenendo conto degli oneri di legge inclusi o meno nella somma di € 312.000,00.  

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza prevalente, che giustifica anche la misura minima, e sono da porsi a carico dell’attore poiché tenuto alla restituzione dell’eccedenza rispetto a quanto a lui riconosciuto a titolo di compensi da amministratore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa civile, iscritta al n. 6991/2017 del ruolo generale per gli affari contenziosi, promossa da                           con atto di citazione                       s. r. l., disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:  

Accoglie la domanda dell’attore e gli riconosce il compenso per l’incarico di amministratore  per  il  periodo 2012-2015 pari  a complessivi  € 100.000,00, oltre oneri  di legge  ed interessi  legali, con condanna al pagamento di detta somma a carico della convenuta;  

Accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta nella misura della differenza tra  la  somma  richiesta (€ 312.000,00) e quanto riconosciuto a titolo di compensi per il periodo 2009-2011, pari ad € 75.000,00 netti, oltre oneri di legge ed interessi legali sino alla restituzione, con condanna al pagamento della differenza a carico dell’attore.

[….]

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, sezione XVI civile, in data 11.2.2020. 

Il Giudice est.

Dott. Aldo Ruggiero                                                                                                      

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo

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