NON E’ RESPONSABILE PER IL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA NASPI DA PARTE DELL’INPS IL DATORE DI LAVORO CHE COMUNICA CON RITARDO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO (TRIBUNALE DI ROMA- 3° SEZIONE LAVORO SENTENZA DEL 26.1.2021)
Il Tribunale di Roma, recependo integralmente la tesi difensiva del nostro Studio, ha respinto il ricorso e condannato la parte ricorrente alla refusione delle spese, escludendo la responsabilità del datore di lavoro per il mancato riconoscimento della NASpI da parte dell’Inps.
La sentenza, relativa a fattispecie per la quale non sono noti precedenti giurisprudenziali specifici, è di particolare interesse per la novità della materia trattata.
Il fatto che ha dato origine al giudizio è quello una dipendente licenziata, la cui domanda d’indennità NASpI ex art.1 d.lgs. 22/201 è stata rigettata per (asserita) mancanza del requisito della disoccupazione involontaria.
La ex dipendente ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità non conseguita – per l’importo complessivo di € 10.530,38 – ritenendolo responsabile per avere tardivamente comunicato all’Inps la cessazione del rapporto di lavoro.
La difesa datoriale a fronte di tale domanda – accertamento della responsabilità del datore per non avere tempestivamente comunicato all’INPS la cessazione del rapporto per licenziamento – ha eccepito che la mancata fruizione dell’indennità è da imputare esclusivamente alla ex dipendente che, anziché proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS (e, se del caso, all’esito, ricorso giurisdizionale) avverso il provvedimento di diniego della NASpI, ha ritenuto di dovere imputare una responsabilità risarcitoria in capo alla parte datoriale ed ha optato di agire giudizialmente nei suoi confronti.
Tale opzione difensiva è chiaramente errata ed è la causa effettiva della perdita dell’indennità in quanto l’eventuale tardiva o non corretta comunicazione datoriale della causa di cessazione del rapporto non preclude in alcun modo, né con ogni evidenza potrebbe, il diritto della ex dipendente alla fruizione della NASpI.
Invero non vi è alcuna norma di fonte primaria o che fa discendere la perdita di tale diritto dal contegno omissivo o poco diligente del datore di lavoro e, del resto, una tale soluzione sarebbe paradossale in quanto farebbe dipendere il diritto del lavoratore nei confronti dell’istituto previdenziale dal contegno datoriale!
Come è noto l’art. 3 del d. lgs. n. 22/2015 stabilisce i requisiti necessari per accedere alla NASpI ed individua i destinatari nei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non procede alla comunicazione della cessazione del rapporto all’INPS ovvero indica una causale di cessazione dalla quale non si ricava la perdita involontaria della occupazione, non per questo viene meno il diritto alla NASpI.
La carenza probatoria determinata dall’omessa o errata comunicazione datoriale e che impedisce all’INPS di accogliere la domanda nella fase ordinaria del procedimento, potrà e dovrà essere superata dal lavoratore disoccupato, corredando il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego, ad esempio, della lettera di licenziamento o comunque provando altrimenti la perdita involontaria dell’occupazione.
In altri termini non sussiste alcun nesso di causalità logico-giuridico tra la mancata o errata comunicazione datoriale della causa di cessazione del rapporto di lavoro all’istituto previdenziale ed il mancato conseguimento dell’indennità NASpI.
TRIBUNALE DI ROMA
3° SEZIONE LAVORO – V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa
all’udienza del 26/01/2021 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. :
tra
TIZIO con l’avv. SEMPRONIO
Parte ricorrente
contro
CAIO con l’avv. DE ROSA ALFONSINA
Parte convenuta
ai sensi dell’art. 429 c.p.c. ha pronunziato la presente
SENTENZA
OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l’art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale; letto l’art. 132 n. 4 cpc; letto l’art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
Rilevato che la parte ricorrente ha dedotto di possedere tutti i requisiti per ottenere la prestazione e ha dedotto che il diniego è dipeso unicamente dall’inadempimento del datore di lavoro per avere tardivamente comunicato all’Inps la cessazione del rapporto di lavoro ed ha quindi così concluso: Accertare e dichiarare che il datore di lavoro Sig. CAIO ha inviato tardivamente, (20.06.2019) la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro avvenuto con la ricorrente in data 31.12.2018 all’INPS, rendendosi di fatto inadempiente di un obbligo di legge ai fini del beneficio dell’indennità Naspi, prevista per la lavoratrice ed erogabile dall’Istituto di Previdenza; e per l’effetto condannare il sig.CAIO a corrispondere alla ricorrente la somma di € 10.530,38 a titolo di Naspi, così come calcolata dal conteggio allegato al presente ricorso che ne costituisce parte integrante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturata per ciascun credito sino al saldo, Con Sentenza esecutiva ex-lege e con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari oltre IVA e CAP.
Rilevato che parte convenuta si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda. Ha a tal fine rilevato che dalla comunicazione prodotta in giudizio non risulta in alcun modo che il diniego dell’Inps è imputabile al ritardo della comunicazione da parte del datore di lavoro della data di cessazione del rapporto e che in ogni caso la ricorrente non ha impugnato la decisione dell’Inps rivolgendosi esclusivamente al datore di lavoro per il risarcimento del danno.
Ritenuto che la causa è stata decisa all’odierna udienza celebrata con il rito della trattazione scritta ai sensi dell’art. 221, co. 4 L. 70/2020 previa acquisizione delle note di trattazione scritta.
Ritenuto che come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente il diniego dell’Inps motivato inizialmente per carenza di documentazione e successivamente per carenza del presupposto della disoccupazione involontaria non è dipeso in alcun modo dal ritardo con il quale il datore di lavoro ha comunicato all’Inps la cessazione del rapporto di lavoro con la ricorrente.
Non si ravvisano pertanto gli estremi giuridici della responsabilità del datore di lavoro per il mancato riconoscimento alla ricorrente della NASPI da parte dell’Inps.
Ritenuto che con le note di trattazione scritta la ricorrente deduce che il diniego della prestazione è stato determinato dalla errata indicazione fornita dal datore di lavoro all’Inps della causale della cessazione del rapporto indicata quale risoluzione consensuale anziché quale licenziamento.
Ritenuto che nel processo del lavoro non è ammissibile l’introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi in violazione dell’art. 420, comma 1 c.p.c. in conseguenza del mutamento in corso di causa del fatto posto a fondamento della domanda, variandone le circostanze materiali o introducendone di nuove, con una modificazione così del titolo della domanda.
Ritenuto che la modifica della domanda non è consentita non solo quando gli elementi dedotti comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio, non esposti nell’atto introduttivo, vengano dedotti successivamente, in modo da introdurre un nuovo tema d’indagine che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia.
Ritenuto che nel caso in esame le circostanze dedotte nelle note conclusive, conosciute dalla ricorrente all’epoca del deposito del ricorso, costituiscono domanda nuova in quanto fondata su deduzione di ulteriori motivi di inadempimento rispetto a quelli dedotti nel ricorso introduttivo.
Ritenuto che nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato il fondamento della domanda azionata con il ricorso introduttivo il ricorso deve essere respinto, mentre il tema di indagine introdotto con le note autorizzate, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile.
Spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Roma, 26/01/2021
Il Giudice