Sentenza del Tribunale di Roma del 26.6.2020

E’ LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO COMMINATO AL DIPENDENTE PER VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FIDUCIA EMERGENTE DALLA DICHIARAZIONE RESA PER ISCRITTO DA UN SOGGETTO TERZO, SENZA CHE IL DATORE DI LAVORO SIA TENUTO AD INDAGARE IN MERITO ALLA VERIDICITA’ DI QUANTO RIFERITO, OVE LA FALSITA’ NON EMERGA ICTU OCULI (TRIBUNALE DI ROMA -SEZIONE LAVORO SENTENZA 26.6.2020)

Il Tribunale di Roma, recependo integralmente la tesi difensiva del nostro Studio, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare comminato per violazione del dovere di fiducia sulla scorta di una dichiarazione per iscritto, latu sensu testimoniale, resa da un soggetto terzo.

La sentenza, relativa a fattispecie per la quale non sono noti precedenti giurisprudenziali specifici, è di particolare interesse per la novità della materia trattata che ha indotto il Tribunale ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite pur a fronte dell’integrale soccombenza dell’ex dipendente.

Il fatto che ha dato origine al procedimento disciplinare sfociato nel licenziamento è relativo ad un dipendente che, al fine di ottenere vantaggi personali, promette ad un fornitore del proprio datore di lavoro di favorirlo nell’attribuzione di future commesse.

Senonché il fornitore riferisce il fatto al datore di lavoro e, su richiesta di quest’ultimo, rilascia una circostanziata dichiarazione scritta dell’accaduto, posta a fondamento del procedimento disciplinare.

La vicenda è resa ancor più complessa dalla circostanza che dalle difese del dipendente emerge l’esistenza di una sua relazione amorosa extraconiugale con il fornitore, finita nel frattempo ed ovviamente da quest’ultimo taciuta!

La questione fondamentale che il Tribunale ha dovuto decidere e sulla quale si era incentrata la difesa del dipendente è stata quella di valutare se il datore di lavoro fosse tenuto a verificare la veridicità della dichiarazione rilasciata dal terzo oppure se, all’esito di una mera delibazione di verosimiglianza, potesse procedere con il licenziamento.

Il Tribunale ha ritenuto che, non emergendo elementi dai quali il datore di lavoro poteva ricavare che il testo della dichiarazione fosse falso o motivato esclusivamente da un intento di rivalsa o di ritorsione a causa della relazione extraconiugale terminata, il licenziamento è pienamente legittimo.

La dichiarazione del terzo si pone, difatti, per il datore di lavoro come un fatto storico giustificativo del provvedimento espulsivo.

La veridicità o meno della stessa attiene esclusivamente ai rapporti tra il terzo e l’ex dipendente che potrà agire in via risarcitoria qualora ne dimostri la falsità.

Di seguito la sentenza:

N.       R.G.A.C.                         

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott. Alessandro COCO, all’esito di trattazione scritta, in data 25 giugno 2020 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.        R.G.A.C., vertente

                                                             tra                                                    

B – Avv. T. S.                                                                                                           

                                                       ricorrente e

A s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t. – Avv.ti

Alfonsina De Rosa ed Antonio Costa

                                                                                                        resistente

Conclusioni: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe impugnava il licenziamento disciplinare comminatole dalla società resistente in data 5 luglio 2019 chiedendo che ne venisse dichiarata la invalidità e che la società resistente venisse condannata al pagamento dell’indennità risarcitoria di legge, e chiedeva, deducendo un contegno datoriale illegittimo integrante ipotesi di straining con conseguenti danni alla salute ed alla vita di relazione, la condanna della società resistente al risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note conclusionali e di note ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h D. L. 18/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita di essere respinto per le ragioni di seguito esposte.

La ricorrente ha dedotto di essere stata assunta alle dipendenze della resistente con mansioni di segretaria amministrativa con contratto dell’8.6.2017, trasformato a tempo indeterminato dal 1.1.2018 e sostituito, in data 3.4.2018, con altro accordo contemplante il suo inquadramento al 3° livello del CCNL

Commercio e Terziario ed un incremento retributivo rispetto al trattamento economico iniziale.

Ha poi dedotto un antefatto reputato rilevante ai fini del presente giudizio, allegando di aver ricevuto in data 13 giugno 2019 una contestazione disciplinare per aver violato l’obbligo di correttezza formale nei toni e nei contenuti nei rapporti con i suoi superiori, e aggiungendo che la società resistente, valutate le giustificazioni rese dalla dipendente, con provvedimento del 26 giugno 2019 si determinava ad archiviare il procedimento disciplinare.

Ha allegato, in prosieguo, di essere stata destinataria in data 28 giugno 2019 di un secondo addebito con il quale il datore di lavoro le ha contestato la violazione di obblighi e doveri scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato, integrante l’abuso di fiducia.

Le è stato, difatti, addebitato di conseguire rilevanti vantaggi economici personali a danno della società datoriale, avendo offerto di interferire nella gestione aziendale, proponendo la scelta di appaltatori e consulenti non sulla scorta delle effettive esigenze aziendali e capacità lavorative e professionali, ma esclusivamente per ricambiare gratuite prestazioni in suo favore.

In particolare la contestazione disciplinare era relativa a quanto riferito da C., responsabile tecnico della società D s.r.l. il quale ha comunicato alla società datoriale di aver ricevuto dalla ricorrente un incarico tecnico per l’immobile sito in Roma, Via R., ove la ricorrente si sarebbe dovuta da lì a breve trasferire. L’incarico aveva ad oggetto la predisposizione del progetto dell’impianto elettrico dell’appartamento e del computo metrico estimativo di tutte le lavorazioni, sia edili che impiantistiche.

Senonché allorquando C., la sera del 29 marzo 2019, ha chiesto di concordare le condizioni economiche dell’incarico, la ricorrente, secondo quanto da lui riferito, gli avrebbe fatto capire che avrebbe gradito di conseguire le lavorazioni senza alcun esborso economico ed alla risposta dell’interessato di applicarle il massimo sconto possibile, le avrebbe esplicitamente chiesto di ottenere le lavorazioni gratuitamente proponendogli, in cambio, di recuperare gli importi con l’esecuzione di lavorazioni elettriche sia presso A s.r.l.., sia presso le altre proprietà della famiglia A., offerta rifiutata da C..

Successivamente il 5 aprile 2019 la ricorrente avrebbe contattato la D. s.r.l. per eseguire un intervento immediato presso A s.r.l.. Decorsi esattamente 60 minuti dalla richiesta di intervento, tempo minimo necessario per il tecnico di raggiungere la sede, dovendosi spostare da F., la ricorrente avrebbe contattato telefonicamente C. e nel corso della telefonata lo avrebbe insultato ed offeso concludendo dicendogli: ‘ricordati che se stai ancora qui dentro è soltanto grazie a me’.

Peraltro al tecnico intervenuto l’intervento sarebbe stato riscontrato come inutile in quanto non vi era alcun malfunzionamento di sorta.

La contestazione prosegue descrivendo comportamenti ostracistici della ricorrente nei confronti di C., per come dal medesimo narrati, presumibilmente determinati dal rifiuto di renderle le prestazioni gratuite.

Ha dedotto quindi la ricorrente di aver fornito tempestive giustificazioni, che ha trascritto integralmente nel ricorso introduttivo al pari della contestazione disciplinare, giustificazioni non accolte dalla società datoriale che provvedeva ad adottare il licenziamento disciplinare.

In sostanza la ricorrente in sede di giustificazioni ha dedotto che il racconto di C. sarebbe diffamatorio, avendo egli intrattenuto con lei una relazione sentimentale, poi interrotta, che lo avrebbe indotto ad una rappresentazione distorta dei fatti.

Sulla scorta di tali allegazioni in fatto ha asserito che il datore di lavoro non avrebbe dovuto avere il legittimo dubbio della strumentalizzazione della posizione aziendale ricoperta al perseguimento di interessi personali, in quanto C. avrebbe avuto tutto l’interesse a compiacere i titolari della società.

Ha riportato, quindi, lo scambio di messaggi telefonici che sarebbe avvenuto tra lei e C., che comproverebbero la relazione sentimentale intercorsa, le effettive ragioni che avrebbero determinato la revoca dell’incarico e la natura onerosa dello stesso.

Ha contestato, parimenti, la fondatezza degli ulteriori addebiti in merito ai comportamenti ostracistici assunti nei confronti del responsabile della D. s.r.l. e ha chiesto che il Tribunale dichiarasse l’illegittimità del licenziamento in quanto motivato da un improvviso deteriorarsi del gradimento del F. nei confronti della dipendente deducendo altresì la tardività della contestazione in quanto solo alla fine del mese di giugno sarebbero stati contestati episodi risalenti al periodo gennaio-aprile 2019 e che i comportamenti posti in essere non sarebbero tali da incidere negativamente sul rapporto fiduciario, non assumerebbero valenza disciplinare e non sarebbero in ogni caso idonei a determinare un licenziamento per giusta causa, di talché il licenziamento sarebbe sproporzionato rispetto agli addebiti; inoltre, ha dedotto che la condotta contestata non configurerebbe una giusta causa di recesso ai sensi del CCNL di settore. Oltre ad impugnare il provvedimento espulsivo, la ricorrente ha dedotto che ricorrerebbe una ipotesi di straining sostanziantesi nelle violenze verbali di E. del 4 giugno 2019 e, allegando mutamenti nelle abitudini di vita, sofferenza di insonnia e frequenti crisi di pianto, tutti riconducibili al contegno di straining subito, ha chiesto il risarcimento dei danni sofferti da liquidarsi con criterio equitativo.

Ciò premesso, il licenziamento impugnato è da ritenersi legittimo ed adottato nella sussistenza di tutti i presupposti di legge.

Invero occorre innanzitutto rilevare che, come evidenziato nel ricorso, la ricorrente aveva nella società datoriale ed all’interno A. s.r.l. una posizione di rilievo, in quanto responsabile di tutto il settore amministrativo.

Alla premessa 10 dell’atto introduttivo la ricorrente sottolinea che “per circa un anno ha gestito in via esclusiva tutta l’amministrazione della A s.r.l.” indicando le varie aree in cui operava tra le quali quelle relative agli ‘incarichi di architettura’, alla ‘fatturazione’, ai ‘fornitori’, eccetera.

Orbene, il fatto che ha determinato la società a comminare il licenziamento è rappresentato proprio dall’abuso della fiducia in lei riposta, avendo la ricorrente richiesto ad un consulente esterno della. A. s.r.l., che aveva rapporti di appalto con la A. s.r.l., di conseguire una prestazione professionale personale gratuita con la garanzia, in cambio, di fargli ottenere ulteriori commesse dalla A s.r.l.. Il fatto contestato costituisce giusta causa di licenziamento in quanto la violazione commessa assume il carattere della gravissima negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e lede in maniera irreversibile la fiducia che sta alla base dello stesso, avendo la ricorrente asservito ad interessi personali la propria posizione aziendale ed avendo quindi perseguito, violando le più elementari regole di comportamento, un interesse proprio a danno di quello datoriale, e l’abuso di fiducia è contemplato dal CCNL Commercio e Terziario quale giusta causa di licenziamento. L’art. 225 dell’accordo collettivo prevede infatti che: “salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: […..] grave violazione degli obblighi di cui all’art. 220,1° [Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri] e 2° comma; [….] – l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio l’esecuzione, in concorrendo con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro; [….]”.

Dagli atti di causa emerge che in data 14 giugno 2019 C. era presente presso la sede della A s.r.l. per lo svolgimento di attività appaltate alla D. s.r.l., di cui è responsabile tecnico, e notava l’assenza della ricorrente, che il giorno prima aveva ricevuto la contestazione disciplinare, riferita come antefatto nel ricorso introduttivo, ed era stata cautelativamente sospesa dal servizio. Chiedeva, pertanto, a G. il motivo dell’assenza della sua abituale referente e l’amministratore unico gli riferiva che era stata sospesa dall’attività lavorativa per una spiacevole vicenda disciplinare, allorché C. raccontava i gravissimi fatti posti poi a fondamento della contestazione disciplinare sfociata nel licenziamento impugnato.

G., considerato il ruolo della ricorrente nell’organigramma societario e la massima fiducia in lei riposta, attesa la gravità dei fatti raccontati e la delicatezza della vicenda che ne emergeva, ha chiesto a C. di riferire le circostanze per iscritto, affinché il testimone comprendesse la rilevanza di quanto riportato e potesse fugarsi qualsivoglia possibile dubbio circa la veridicità di quanto raccontato.

In data 25 giugno 2019 C.., come da richiesta di G., ha inviato via email allo studio degli scriventi difensori un documento denominato “esposizione dei fatti”.

Non solo, ma il giorno successivo ha risposto alla richiesta di precisazioni formulata dagli scriventi, relativa all’indirizzo dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione ed alla data corretta in luogo di quella del 29 febbraio 2019, erroneamente indicata, non trattandosi di anno bisestile.

La corrispondenza email sopra descritta è stata prodotta da parte resistente sia in formato cartaceo (all. 1 alla memoria) che in formato telematico con il deposito dei relativi files (all.ti 2, 3 e 4 alla memoria).

Questo il testo del documento esposizione dei fatti a firma di C.: “Io sottoscritto C. nato a … il …, …. …….. …, espongo tutto quanto di seguito riportato. Ho conosciuto la sig.ra B. in quanto responsabile dell’Amministrazione di A s.r.l., nella primavera del 2018. Con la suddetta, i rapporti sono sempre stati al limite della cordialità, avendo la stessa sempre avuto un comportamento vessatorio e, spesso, maleducato. Tuttavia, data l’importanza del cliente e dei lavori ad esso collegati, ho taciuto. In data 16 gennaio 2019 ore 18:45, la B. mi chiede di potermi recare presso un’abitazione “di famiglia” (riferisce dello zio) presso la quale dovrà di lì a poco recarsi ad abitare e che, pertanto, dovrà essere oggetto di ristrutturazione. Durante l’appuntamento, vengo informato su quantità e tipo dei lavori da eseguire.

Al primo, seguono poi altri tre appuntamenti ai quali è presente un’amica della B., H., insieme alla quale eseguo un rilievo dell’appartamento e, a seguire, lo ridisegno personalmente in CAD. Con tale disegno H. propone un post-operam, sulla base del quale redigo: – un progetto dell’impianto elettrico; – un computo metrico estimativo di tutte le lavorazioni, sia edili che impiantistiche, per un totale di euro 40’000,00 circa (di cui 8’000,00 per l’impianto elettrico al quale andrà aggiunto l’impianto di allarme, la diffusione audio, l’illuminazione led, per un totale di circa 15’000,00 euro). A seguire, la B. mi chiede anche di occuparmi: – di eseguire una voltura catastale dal momento che si scopre che l’appartamento non risulta ancora intestato allo zio ma all’ente originario di appartenenza (mi invia tramite mail le credenziali dello zio); – di firmare la CILA presso il municipio competente; – di occuparmi della redazione della perizia tecnica che giustifichi il suo di lei distacco dal riscaldamento condominiale a vantaggio di una caldaia propria (intrattengo scambi epistolari con l’amministratore di condominio). A tal proposito, mi reco presso la sua abitazione -lei presente- in data 29 febbraio 2019 alle ore 19:00. In tale occasione, nessun altro testimone presente, trovandoci nell’imminenza dell’inizio dei lavori, sono a domandarle della gestione dell’aspetto economico delle

lavorazioni. Mi fa capire che gradirebbe ricevere le lavorazioni inerenti l’impianto elettrico senza alcun esborso da parte sua. Facendo “finta” di non capire, le propongo il massimo sconto possibile ma, stavolta più chiaramente, mi propone nuovamente di non esborsare nulla. Alla mia espressione di stupore mi “tranquillizza” proponendomi di recuperare tale somma di denaro eseguendo lavorazioni elettriche di varia natura sia presso la A s.r.l.. sia presso altre loro proprietà (……). Certamente imbarazzato, rifiuto proponendo nuovamente un congruo sconto, certo che tale mia scelta comporterà un perpetrarsi del suo modo di fare, pressante ed insistente per ogni tipo di lavorazione presso la A s.r.l.. Difatti, come prevedibile, in data 5 aprile 2019 veniamo contattati per un intervento immediato, per il quale la disponibilità ad intervenire è –come da contratto- la più breve possibile: invio un tecnico garantendone l’arrivo in un’ora o poco più (da F. a R.). Allo scoccare dei sessanta minuti ricevo una telefonata dalla B. nella quale vengo (a causa di questo presunto quanto inesistente ritardo) insultato ed offeso in vaio modo: vengo tacciato di essere un buffone, una persona che ama –testualmente “prenderla per il culo”-, una persona poco seria, un bugiardo, etc. Mantengo la calma poiché tale comportamento lo avevo previsto dato il mio rifiuto alla sua proposta circa la gratuità dell’impianto elettrica di casa. La telefonata termina con le sue testuali parole “ricordati che se stai ancora qui dentro (ossia se ancora lavori presso la A s.r.l.) è soltanto grazie a me”. A tale frase esordisco anche io con una parolaccia ponendo fine alla telefonata. Ai miei tecnici intervenuti presso la A s.r.l. per l’intervento, lo stesso è stato riscontrato come “falso”, ovvero non v’era alcun malfunzionamento di sorta. Ed agli stessi, la B. ha ribadito il nostro essere buffoni e poco seri. Da quel momento in poi ho notato tanti altri episodi volti alla accusa del nostro operato od al volerlo ostacolare. Ad esempio, alcuni badges di accesso (da noi forniti ed installati) sono stati da lei volutamente bloccati tramite terminale avendo invece riferito che gli stessi si erano smagnetizzati (ma lei non poteva sapere che gli stessi non hanno una banda magnetica ma un sistema di sicurezza pari alle carte di credito). Alcuni nostri pagamenti, non sono stati proposti a G.. per poter essere saldati nei tempi pattuiti ma ben oltre un mese dopo”.

Dunque la società resistente ha instaurato il procedimento disciplinare a fronte di testimonianza resa per iscritto dei fatti oggetto di addebito.

I fatti così ricostruiti inducono questo giudice a rigettare l’eccezione di tardività della contestazione sollevata dalla ricorrente in quanto solo in data 14 giugno 2019 la società è venuta a conoscenza delle circostanze addebitate e solo il successivo 25 giugno ha conseguito il resoconto scritto di quanto riferito.

Si ritiene inoltre che il datore di lavoro abbia attentamente esaminato e valutato le giustificazioni fornite dalla ricorrente.

Ha infatti evidenziato, nella missiva di licenziamento, che la ricorrente non abbia negato di aver conferito all’Ingegnere l’incarico, né tantomeno che tale incarico non sia stato poi portato a termine, sebbene ne abbia indicato la ragione nella diversa circostanza che “C. non riusciva a dedicare tempo sufficiente per tale progetto” anche per i rapporti ‘amicali’.

La società non ha potuto ritenere che quanto riportato da C. fosse falso e motivato esclusivamente da un intento di rivalsa o di ritorsione per una relazione sentimentale extraconiugale interrotta, in quanto il nucleo fattuale della contestazione disciplinare è stato, seppure indirettamente, confermato dalla ricorrente.

Allo stesso modo l’episodio del 5 aprile 2019 e quello relativo ai badges sono stati storicamente confermati dalla ricorrente, sebbene con differenti ricostruzioni. In ogni modo la versione fornita da C. non è neppure smentita dalle allegazioni di cui al ricorso introduttivo in quanto l’eventuale relazione sentimentale non è incompatibile con il conferimento dell’incarico e la fattura finale che emergerebbe dai messaggi telefonici depositati non esclude quanto riferito da C.. Per queste ragioni la società resistente ha potuto legittimamente procedere al licenziamento.

Come evidenziato nella lettera di recesso datoriale, infatti, anche il solo più che legittimo dubbio che la ricorrente possa aver messo a servizio dei suoi interessi personali la posizione aziendale, promettendo favori ad un soggetto terzo con il quale, addirittura, avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale, è tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, tenuto anche conto del ruolo di particolare fiducia ricoperto.

Consegue da quanto sopra che le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente siano inammissibili in quanto finalizzate ad accertare la eventuale falsità di quanto riferito dal presunto amante, che è circostanza, come sopra esposto, irrilevante ai fini della decisione.

Nella medesima prospettiva non hanno alcuna rilevanza i messaggi telefonici riversati in giudizio dalla ricorrente.

In tale contesto, la doglianza della ricorrente in base alla quale la società datoriale si sarebbe determinata al licenziamento per l’improvviso deteriorarsi del gradimento nei confronti della dipendente e, dunque, per l’addebito di cui alla contestazione disciplinare del 13.6.2019, appare sfornita di fondamento, avendo trovato il licenziamento motivazione sostanziale e formale nell’abuso di fiducia. La contiguità temporale delle due contestazioni disciplinari è giustificata dal concatenarsi dei fatti per come puntualmente riferiti.

Così come l’impugnativa del licenziamento, è parimenti infondata la pretesa risarcitoria azionata per asserito straining.

Per straining è da intendersi infatti il manifestarsi di azioni ostili nei confronti del lavoratore, limitate nel numero o distanziate nel tempo, tali da determinare una modificazione in negativo, costante e permanente della situazione lavorativa.

Orbene, nella fattispecie di causa è carente la modificazione in negativo, costante e permanente della situazione lavorativa, in quanto l’episodio risalirebbe al 4 giugno 2019 ma il rapporto di lavoro è proseguito solo sino al 28 giugno successivo ed in tale intervallo la ricorrente ha lavorato per un solo giorno.

Manca dunque il profilo della modificazione costante e permanente della situazione lavorativa essenziale per configurare la categoria dello straining.

Inoltre è carente il danno di cui la ricorrente invoca il risarcimento.

Il riferimento ad un presunto danno esistenziale, invero, è talmente generico da risultare intangibile, risolvendosi in deduzioni del tutto generiche ed autoreferenziali.

Allo stesso modo l’asserito danno biologico non è oggettivizzato in alcuna documentazione medica, non essendosi la ricorrente sottoposta a visite o cure, e dovrebbe essere accertato a mezzo di una consulenza medico-legale che dovrebbe accertare un danno di cui non vi è alcuna traccia clinica.

Anche il riferimento al danno alla vita di relazione è assolutamente generico. Pertanto è infondata la pretesa risarcitoria azionata a corollario dell’impugnativa di licenziamento.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.   

Le spese, data la peculiarità e la parziale novità della materia trattata, devono essere compensate integralmente tra le parti.

DISPOSITIVO

rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di lite.

Roma, 25 giugno 2020

IL GIUDICE

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