Il gestore del sistema idrico risponde in solido con il comune proprietario dell’impianto fognario, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni patrimoniali cagionati alle imprese che, per effetto della voragine createsi e dell’interruzione/deviazione dell’ordinario traffico veicolare nel periodo necessario al ripristino dell’impianto fognario e della strada, subiscono un decremento di fatturato e di utili, debitamente provato.
La sentenza è degna di nota in quanto:
- ribadisce che il regime di responsabilità definito dall’art. 2051 c.c. si applica anche all’ipotesi di crollo di elementi del sistema fognario;
- riconosce la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla diminuzione di fatturato e degli utili per effetto della riduzione dell’afflusso di clientela a cagione della limitazione del traffico veicolare.
Sono, al giugno del 20220, 1526 le voragini censite dall’ISPRA nel territorio del Comune di Roma, sicché la fattispecie decisa dal Tribunale capitolino non è infrequente.
Come noto la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito cui è onerato il custode.
Con specifico riferimento all’impianto fognario la Suprema Corte ha statuito che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (cfr. ex multis Cass. civ., sent. n. 6665/2009; Cass. civ., sent. n. 13945/2016).
L’ente comunale, a prescindere del rapporto di gestione con un soggetto terzo, è comunque tenuto all’esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura e deve rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, ai sensi dell’art. 2051 c.c..
Alla responsabilità dell’ente proprietario si affianca quella, sempre ex art. 2051 c.c.., del soggetto gestore, dacché l’attribuzione della gestione comporta in capo a quest’ultimo il trasferimento della effettiva disponibilità della rete e dei collettori con conseguente sorgere a suo carico dell’obbligo di custodia, coesistente con quello dell’ente proprietario, nonché degli obblighi di manutenzione, controllo, vigilanza ed adeguamento.
E’ evidente il nesso eziologico tra l’illecito denunciato ed il danno sofferto dagli attori, sia in termini di causalità materiale che di causalità giuridica.
Il lucro cessante per il quale è stato invocato il risarcimento è la conseguenza pregiudizievole immediata dell’illecito in quanto trova nello stesso la fonte pressoché certa, in difetto di fattori diversi ai quali attribuire il vistoso calo di fatturato e la riduzione dei margini di guadagno.
Peraltro la perdita sofferta è stata ridotta dal perito del Tribunale che ha abbattuto il margine non conseguito della percentuale del 40% “per eventi diversi”, rispetto a quello dedotto in giudizio, percentuale di abbattimento senz’altro rilevante con la quale si dimezza quasi il margine netto ottenuto dagli attori nello stesso periodo dell’anno precedente, in presenza della piena fruibilità della strada da parte della collettività.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. del R.G.A.C.C. dell’anno, trattenuta in decisione nell’udienza dell’11.03.2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. e quale titolare dell’omonima Ditta individuale
rappresentati e difesi dagli avvocati A. De Rosa e A. Costa
ATTORI
E
, quale mandataria di in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati
CONVENUTA
NONCHÉ
, in persona del p.t.
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni dell’11.03.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09.12.2019 gli attori in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio ……. ed ……………. spiegando le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare la solidale responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. per il dedotto cedimento del manto stradale, la chiusura del tratto di strada all’altezza di e la conseguenziale causazione agli attori dei dedotti danni patrimoniali da lucro cessante; per l’effetto condannare in solido ed al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati, da quantificarsi per in euro 6.864,00 – o nel diverso, maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, e per la ditta individuale in euro 2.556,00 – o nel diverso, maggiore o minore importo ritenuto di giustizia – oltre rivalutazione ed interessi legali.”
A sostegno della domanda hanno dedotto che la ,proprietaria della stazione di servizio sita in Roma, Via ed il sig. gestore della stessa; che in data 22.03.2018 un cedimento del manto stradale in prossimità della stazione di servizio, riconducibile, in esito a videoispezioni effettuate nell’immediato, al collasso del collettore generale della rete fognaria, con conseguente necessità di molteplici interventi di ripristino, che avevano comportato una parziale chiusura della viabilità automobilistica su Via ; il totale ripristino della viabilità automobilistica ordinaria era avvenuto, all’esito della completa realizzazione dei relativi interventi, solo a metà del mese di ottobre 2018, dopo circa 200 giorni dal cedimento; il cedimento del manto stradale, la parziale chiusura del tratto interessato alla viabilità automobilistica ed il conseguente ridotto transito veicolare avevano notevolmente compromesso l’operatività commerciale della stazione di servizio, determinando un rilevante abbattimento delle vendite ed una conseguente contrazione dei margini di guadagno; di tale cedimento e dei danni conseguentemente cagionati per quanto sopra, sono responsabili solidamente ex art. 2051 cod. civ. – per la violazione dell’obbligo di custodia, di ispezione e di manutenzione – , quale proprietaria della rete fognaria comunale ed quale gestore della stessa in virtù di rapporto di convenzione del 6.8.2002;
Si è costituito in giudizio quale mandataria di contestando la fondatezza della domanda attrice e chiedendone il rigetto.
è rimasta contumace.
Le parti attrici agiscono per ottenere il risarcimento del danno economico che assumono di aver subito per il cedimento del manto stradale proprio in prossimità della stazione di servizio causato dal collasso collettore generale della rete fognaria.
In particolare, sostengono che la compromissione dell’attività commerciale della stazione di servizio ha determinato un rilevante abbattimento delle vendite ed una conseguente contrazione del margine netto del guadagno sia in capo al gestore per € 2.556,00, sia in capo alla società per € 6.864,00.
Al fine di accertare gli eventuali danni subiti dalle parti attrici a seguito dell’evento del 22.03.2018 è stata disposta una CTU tecnica contabile.
Orbene, il CTU, dopo attento esame degli atti di causa e della documentazione contabile e fiscale prodotta dalle parti attrici, ha valutato il danno da esse subito in termini di mancato guadagno.
Quanto alla società , ha calcolato il margine netto di detta società nel 2018 in € 21.889,39 a fronte di un margine netto nell’anno 2017 in € 34.019,96; ha quindi, valutato la riduzione del margine netto d’azienda rapportando i margini sopra evidenziati e calcolando la percentuale di abbattimento del margine nella misura del-35,6573%, ottenendo un abbattimento del margine subito dalla società di € 12.130,59; infine, applicando a tale valore un abbattimento del 40%, ha determinato il danno subito dalla società in € 7.278,59.
Il consulente tecnico d’ufficio ha, quindi, provveduto a calcolare il danno subito dalla ditta analizzando la marginalità di detta ditta dal 01/03/2018 al 31/07/2018, comparandola con quella dal 01/03/2017 al 31/07/2017 e con abbattimento in percentuale pari al 40%; applicando la stessa metodologia utilizzata per la Edra Oil il CTU, ha determinato il danno subito dal gestore nella misura di € 6.961,00, rispondendo anche puntualmente ai rilievi del CTP di parte .
Responsabili dei danni subiti dalle parti attrici sono in solido ex art. 2051 c.c. , quale ente proprietario della rete fognaria comunale nonché quale gestore della stessa in virtù di rapporto di convenzione del 06.08.2002.
Ed invero, la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Sez. U – , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Ed ancora, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all’evento pregiudizievole. (Sez. 3 – , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Tale prova nel presente giudizio non è stata fornita dalla parte convenuta costituita.
Pertanto, le parti convenute debbono essere condannate in solido a corrispondere alla la somma di € 7.278,59 ed a la somma di € 6.961,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 22.03.2018 (datadel sinistro) alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Tali importi sono superiori a quelli indicati in citazione, ma le parti attrici hanno formulato le conclusioni facendo salvi “il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia”; tale clausola di salvaguardia si giustifica nella originaria ed oggettiva incertezza del quantum, trattandosi di domanda di risarcimento danni da responsabilità aquiliana.
Alla soccombenza segue la condanna delle parti convenuta in solido al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo ex D. M. n. 147 del 2022 (valore fino ad € 26.000,00, onorari medi, aumento del 30% ex art. 4, comma 2).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- condanna , in persona del pro tempore, nonché quale mandataria di in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere alla la somma di € 7.278,59 ed a la somma di € 6.961,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal 22.03.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al saldo;
d)- condanna, altresì, in persona come sopra, nonché quale mandataria di in persona come sopra, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € per compensi, oltre spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma, 16/05/2024
Il Giudice