Sentenza del Tribunale di Roma del 19.4.2023

Il Tribunale riduce la sanzione amministrativa da € 101.352,00 ad € 16.171,00, per difetto di verifica analitica delle violazioni contestate.

Nel caso deciso la Guardia di Finanza emetteva verbale di accertamento e contestazione ex l. n. 681/1989 “per violazioni alla legge 633/1941 ‘ Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio’ comminando la sanzione amministrativa pecuniaria di € 307.661,00.

Faceva quindi seguito l’ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione con la quale la sanzione veniva ridotta ad € 101.352,00.

In particolare presso il locale dove veniva esercitata l’attività commerciale relativa, tra l’altro, al servizio di fotocopiatura venivano rivenuti 8 fotocopie integrali di libri, 3 libri originali utilizzati come matrici ed una pen drive nella cui memoria erano presenti “n. 2.979 opere letterarie illecitamente duplicate in formato ‘pdf’”.

Con il principale motivo di opposizione è stata denunciata la violazione di legge e in specie delle norme di cui agli artt. 12 e ss. legge n. 689/1981 in tema di accertamento della violazione amministrativa, per aver ritenuto i verbalizzanti che tutti i 2879 files presenti nella pen drive fossero relativi ad opere letterarie integralmente riprodotte, senza aver posto in essere alcuna verifica diretta ed analitica di ogni singolo file, come necessario e malgrado le indicazioni di segno contrario emergenti dalla denominazione (‘dispense’) della cartella che li conteneva.

E’ stato quindi denunciata la violazione di legge del verbale di accertamento per pervenire, sulla scorta di mere supposizioni, senza alcun accertamento e verifica diretta su ogni singolo file contenuto nella pen drive oggetto di sequestro, a ritenere che tutti i files ivi contenuti fossero relativi ad integrali opere letterarie e senza ulteriormente verificare, per ogni singolo file:

  • se lo stesso anziché ad opera letteraria fosse relativa a mera dispensa universitaria, ovverossia ad una semplice raccolta di appunti o di brani di opere diverse realizzati da studenti ed utilizzati per la preparazione a corsi universitari, dispense notoriamente non protette dal diritto d’autore per il difetto dei requisiti necessari per poter essere qualificate opere originali;
  • se ciascun singolo file fosse relativo ad opera letteraria integrale ovvero a parti limitate di esse nelle percentuali di duplicazione legalmente consentite;
  • se, ancora, ciascun file, qualora relativo ad opera letteraria integrale, contenesse un’opera effettivamente assoggettata alla tutela ex l. n. 633/1941 e non fosse venuta meno la relativa protezione per il decorso del termine di 70 anni dalla morte dell’autore stabilito dal d. lgs. n. 22/2014.

A fronte della gravità della contestazione e dell’esorbitanza della sanzione pecuniaria applicata gli accertatori si solo limitati a visionare – peraltro neppure analiticamente – solo 50 files pari all’1,73% di tutto il materiale informatico sequestrato!

La legge n. 689/1981 non consente, ovviamente, la mera verifica a campione che si pone in palese violazione dei più elementari principi di legalità, di motivazione degli atti amministrativi e di diritto di difesa, prevedendo, all’art. 15 gli “accertamenti mediante analisi di campioni” solo per il caso in cui debba procedersi a verifiche biochimiche di materiali necessariamente da analizzare in laboratorio, fattispecie del tutto diversa da quella di specie.

Il Tribunale capitolino ha accolto il motivo di opposizione riducendo la sanzione amministrativa in funzione delle violazioni concretamente accertate e non meramente supposte.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, all’esito della discussione orale dei procuratori delle parti, all’udienza del 19.04.2023, e previo ritiro in camera di consiglio, ha emesso, mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.            del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2022, vertente

TRA

                                 , in proprio, e                                  , in persona dell’amministrazione unico e legale rappresentante pro tempore sig.

elettivamente domiciliati in Roma, in Via Pinerolo n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Alfonsina De Rosa e Antonio Costa che li rappresentano e difendono giusta procura depositata nel fascicolo telematico

RICORRENTI

E

             , in persona del            pro tempore,

rappresentato e difeso per legge

                                                                                                                        RESISTENTE

OGGETTO: opposizione a ingiunzione sanzionatoria

CONCLUSIONI: come da verbale dell’odierna udienza 19.04.2023.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 09.06.2022                 in proprio e nella qualità di rappresentante legale della                                                                          proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dalla                       – area            , prot. n.             dell’11.05.2022 – notificata il 18.05.2022 a mezzo pec e, nella stessa data tramite Guardia di Finanza- nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di          , a                                    , nella qualità di rappresentante legale della       – con cui era ingiunto il pagamento di euro 101.352,00, a titolo di sanzione (in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/81), ex art. 174 bis legge n.633/1941 e s.m.i, per violazione dell’art. 171 ter, comma 1, legge cit..

La sanzione era irrogata a seguito del verbale del 15.01.2018 di accertamento e contestazione ex l.n. 689/1981 con il quale la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi – Sezione Diritti Proprietà Intellettuale e Industriale aveva rilevato la detenzione per la vendita di 2.987 opere letterarie illecitamente duplicate (di cui n. 8 in formato cartaceo e n. 2979 in formato pdf), nell’ambito di attività di impresa di fotocopiatura. Il rilievo scaturiva da una precedente attività di perquisizione e sequestro (giusta verbale del 01.12.2017), nel corso della quale erano rinvenute le opere letterarie oggetto della contestazione e dell’odierna ordinanza ingiunzione opposta.

Le parti opponenti proponevano ricorso, indicando due motivi di opposizione – 1. l’estinzione della sanzione e dell’obbligazione contenuta nell’ordinanza ingiunzione opposta nei confronti del presunto trasgressore,                             in proprio, ai sensi dell’art. 14, ultimo co. l. n. 689/1981, in quanto nei suoi confronti non era stato notificato né il verbale di accertamento e contestazione nel termine perentorio di 90 giorni dall’accertamento delle violazioni e nemmeno l’ordinanza ingiunzione; 2. la mancanza di prova dell’illecito riguardo a tutti i 2879 files presenti nella pen drive acquisita in sede di perquisizione e oggetto di sequestro.

Chiedevano quindi “in via preliminare di rito sospendere l’efficacia esecutiva dell’ordinanza ingiunzione opposta, ricorrendo le gravi e circostanziate ragioni di legge;

– nel merito in accoglimento dei motivi di opposizione, accertarne e dichiararne la nullità e l’inefficacia”.

Si costituiva la                    , in persona del              pro tempore, contestando la fondatezza dell’opposizione e chiedendone il rigetto.

In particolare, deduceva che il verbale di accertamento e contestazione era stato notificato al sig.         e alla società, mediante consegna di una busta sigillata ad una dipendente incaricata, come da relata di notifica n. 01 del 15/01/2018 e che le notifiche effettuate nei confronti della società dovevano intendersi “idonee a produrre le obbligazioni di pagamento della somma indicata nell’ordinanza ingiuntiva” anche in capo al                in proprio. In ordine al secondo motivo di censura, rilevava che gli ufficiali di polizia giudiziaria – a seguito della “richiesta di controdeduzioni della                               con nota n.              in data 2 marzo 2018”, inviata al Reparto dopo la recezione degli scritti difensivi fatti pervenire dal sig.            – avevano eseguito un’analisi specifica e dettagliata di ciascun file memorizzato nella pen drive “data traveller 100 G3-128 GB”, mediante apertura e verifica del contenuto di ogni singolo documento informatico. Precisava che dall’analisi svolta emergeva che il numero delle opere letterarie in formato PDF tutelate dal diritto d’autore, e memorizzate, ammontava a 2944, alle quali dovevano aggiungersi ulteriori n. 8 opere in formato cartaceo sempre rinvenute all’interno dell’attività commerciale in data 1° dicembre 2017.

Con ordinanza del 25.10.2022, il Tribunale sospendeva l’efficacia esecutiva della ingiunzione opposta limitatamente all’importo eccedente euro 16.171,00 e rinviava all’odierna udienza del 19.04.2023 per la lettura del dispositivo, concedendo alle parti termine per note conclusive sino al 29.03.2023.

Nelle note autorizzate depositate dai ricorrenti, questi ultimi, oltre a ribadire le difese già svolte, depositavano copia del decreto penale di condanna non opposto emesso dal GIP del Tribunale di Roma n.          , deducendo che, per lo stesso fatto per il quale è stata emessa l’ordinanza-ingiunzione, il ricorrente                      era stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed € 900,00 di multa, sostituita con la pena pecuniaria di € 5.400,00. Allegavano, altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022 con cui era stata dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge”. Sul presupposto che nella fattispecie in esame sussistesse una violazione del divieto del ne bis idem imposto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, chiedevano l’applicazione analogica del principio ricavabile dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale con annullamento della ordinanza ingiunzione opposta. In subordine chiedeva di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 174 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 nella parte in cui “non prevede che non debba farsi ricorso all’applicazione della sanzione amministrativa nei confronti del soggetto che, in relazione al medesimo fatto, sia stato sottoposto a procedimento penale definitivamente conclusosi”.

Riguardo al primo motivo di opposizione, deve osservarsi quanto segue.

Nel verbale di accertamento e contestazione                      è stato indicato quale trasgressore (p. 1 del verbale di accertamento e contestazione), essendo egli rappresentante legale della società e non potendo l’ente quale persona giuridica essere individuato come trasgressore. Nello stesso verbale (p.1) si individua quale obbligato in solido                              , esercente attività di altre stampe di arti grafiche.

Il verbale di accertamento e contestazione è stato notificato dalla guardia di finanza il 15.01.2018 in unico esemplare a                            “in qualità di rappresentante legale della         ” nelle mani di una dipendente. Nella relata di notifica non risulta invero indicato il              , in proprio, quale trasgressore. Tale circostanza, evidenziata da parte ricorrente nelle note conclusive, porta ad escludere che il destinatario della contestazione sia stato considerato dai verbalizzanti nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale, così come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, pure richiamata dai ricorrenti (Cass. n. 23875 del 2011; Cass. n.5885 del 1997; da ultimo, Cass. n. 17023 del 2016).

A norma dell’art. 14 legge 689/1981 la violazione deve essere contestata tanto al trasgressore, quanto al soggetto obbligato in solido, mentre a mente dell’ultimo comma del citato articolo “l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Ne consegue che essendo stata omessa la notificazione del verbale di accertamento e contestazione nei confronti di   , in proprio, la sanzione irrogata nei suoi confronti deve essere annullata.

Quanto al secondo motivo di censura devono ribadirsi le valutazioni già svolte nell’ordinanza del 25.10.2022.

Invero, l’accertamento delle violazioni risulta dal verbale di accertamento e contestazione (che richiama il verbale di perquisizione e sequestro) notificato all’obbligato in solido in data 15.01.2018. Dai predetti verbali si evince che solo per un numero di 157 opere letterarie protette dal diritto d’autore (inferiore al n. 160 indicato da parte ricorrente a p. 4 delle note conclusive) è stata svolta un’attività di verifica analitica del contenuto della pen drive sequestrata nel contraddittorio. L’attività svolta successivamente dalla Guardia di Finanza (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte opposta), indicata come “controdeduzioni” dalla resistente, rappresenta nella sostanza una vera e propria integrazione dell’attività istruttoria e di accertamento delle violazioni, non notificata agli opponenti – con evidente lesione del diritto di difesa e mancato rispetto del rigoroso iter procedimentale previsto dalla legge – e non può essere posta a fondamento della sanzione inflitta.

Il numero dei file visionati alla presenza del signor         risulta dal verbale di perquisizione e sequestro in cui è scritto che sono stati rinvenuti presso il locale della società, oltre ad otto opere in formato cartaceo, ulteriori opere letterarie in formato PDF tutelate dal diritto d’autore all’interno della pen drive recante “data traveller 100 G3 – 128 GB”. Gli operanti hanno attestato di avere provveduto:

all’apertura di 20 file singolarmente nominati con titoli di opere letterarie, verificando la corrispondenza tra il nome del file e il suo contenuto (opere letterarie tutelate dal diritto d’autore, come da schermata estratta stampa a video allegata al verbale);

all’apertura a campione di 50 file dove era constatata la corrispondenza tra il nome del file e il suo contenuto (opere letterarie tutelate dal diritto d’autore);

all’apertura di ulteriori n. 3, n. 8, n. 3, n. 6, n. 10, n. 36, n. 13 file pdf tutti relativi ad opere letterarie tutelate dal diritto d’autore (cfr. verbale di perquisizione e sequestro, pp.2 e 3, richiamato nel verbale di accertamento e contestazione).

Parte ricorrente, unitamente alle note conclusionali, ha prodotto copia del decreto penale di condanna non opposto emesso dal GIP del Tribunale di Roma n.          , deducendo che, per lo stesso fatto sanzionato in via amministrativa,                          era stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione ed € 900,00 di multa, sostituita con la pena pecuniaria di € 5.400,00.

Ad avviso del Tribunale, non possono essere accolte le istanze formulate da parte ricorrente di applicazione analogica del principio ricavabile dalla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2022 e, in subordine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 174 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 nella parte in cui “non prevede che non debba farsi ricorso all’applicazione della sanzione amministrativa nei confronti del soggetto che, in relazione al medesimo fatto, sia stato sottoposto a procedimento penale definitivamente conclusosi”.

Nel caso in esame non sussiste la violazione del divieto del ne bis idem, come ricostruito dalle giurisdizioni sovranazionali e dalla Corte costituzione nella recente sentenza, atteso che la condanna penale ha riguardato solo otto delle 157 opere letterarie oggetto dell’odierna ingiunzione opposta, di talché le distinte sanzioni (penale e amministrativa) previste dall’ordinamento non possono in concreto, e nel complesso, ritenersi sproporzionate o eccessivamente gravose (anche alla luce del rilevante numero delle opere accertate come riprodotte in violazione della normativa a tutela del diritto d’autore che, di per sé, appare sintomatico di un vero e proprio modus operandi nell’attività di impresa). Il processo penale e la condanna hanno poi riguardato solo                 ,nei  confronti del quale, come già detto, la sanzione amministrativa è stata annullata.

In ordine alla posizione della società                         l’opposizione proposta deve pertanto essere solo parzialmente accolta e rideterminata la sanzione in euro 16.171,00 (pari all’importo della sanzione minima prevista di euro 103,00 per 157 opere letterarie illecitamente riprodotte). Come evincibile dalla stessa giurisprudenza citata da parte ricorrente “l’autonomia e la distinzione delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale si desume chiaramente dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, norma che, oltre a disporre che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, stabilisce che l’obbligazione si estingue soltanto per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, sicché l’obbligo della persona giuridica può sussistere anche senza che più sussista l’obbligo del trasgressore” (cfr. Cass.17023 del 2016).

L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della unitarietà della difesa dei ricorrenti.

P.Q.M.

 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

– annulla l’ordinanza ingiunzione opposta nei confronti di            , in proprio;

 – annulla l’ordinanza ingiunzione opposta e ridetermina in € 16.171,00 la sanzione irrogata nei confronti della società                          ., in persona del legale rappresentante;

– compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso, in Roma, all’udienza del 19.04.2023

                                                                                                         Il Giudice

                                                                                                   Assunta Canonaco

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